T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II – sentenza 23 luglio 2019 n. 1063
Con la sentenza in commento il TAR Bari ha annullato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Andria n. 185 del 12 aprile 2019 che ordinava alle imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande di “utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori in materiale biodegradabile e compostabile certificato”.
Il TAR ha anzitutto ritenuto che l’atto in questione viola le norme e i principi in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti in quanto:
- non è stato adottato sulla base di una situazione di pericolo, ma al fine di “diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli);
- salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza”;
- non esplicita le ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire i predetti obiettivi;
- reca un divieto privo di un termine di efficacia finale e differito nella sua efficacia iniziale.
Inoltre, il TAR ha indicato che l’atto in questione, quand’anche non considerato alla stregua di una ordinanza contingibile e urgente, è comunque privo di idonea base normativa perché al momento della sua adozione non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante. Infatti, la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente è entrata in vigore il 2 luglio 2019 e gli Stati devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 3 luglio 2021.
Al momento dell’adozione dell’ordinanza, ha proseguito il TAR, l’unico divieto vigente era quello (diverso) della commercializzazione di borse di plastica (art. 226-bis
del codice dell’ambiente, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91).
In definitiva, il TAR ha ritenuto che il Comune non abbia alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l’utilizzo di materiali plastici, in difetto di normativa primaria. Per questo motivo, in accoglimento del ricorso proposto da un’azienda operante nel settore della distribuzione automatica di cibi e bevande, ha annullato la sopra descritta ordinanza.
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